02/11/2009
DECRETO DEL MINISTRO DELL´AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 26 MAGGIO 2009, N. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009) – Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell´articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.DECRETO DEL MINISTRO DELL´AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 24 LUGLIO 2009, N. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009) – Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell´articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Il primo decreto, attuando quanto stabilito dall’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, regolamenta le forme di consultazione del personale che lavora in stabilimenti in cui vengono manipolate sostanze pericolose in quantità superiori a limiti prestabiliti e individua il «personale che lavora nello stabilimento». Questo comprende:
“- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
– il personale preposto all´esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
– il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con l´esercizio degli impianti o depositi;
– il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro”.
Il secondo decreto, attuando quanto stabilito dal´articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, regolamenta le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all´aggiornamento dei piani di emergenza esterni.
Particolare attenzione va posta all’articolo 3 «Disciplina regionale» in cui viene affermato che il presente decreto resta “in vigore fino all´approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni”.
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