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LEGISLAZIONE

16/03/2021

DPCM 14 gennaio 2021 – Misure urgenti anti contagio COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 ( (Gazzetta Ufficiale n.11 del 15-1-2021 – Suppl. Ordinario n. 2 ) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

Il provvedimento disciplina nuovamente le disposizioni necessarie per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Si riportano in sintesi le principali misure:

Attività produttive e industriali: Sono ammesse le attività produttive e industriali che rispettano il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio sottoscritto il 24 aprile 2020.

Spostamenti: Fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, anche se in fascia gialla, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Alcune, specifiche misure per gli spostamenti sono contenute nelle seguenti Ordinanze:
• Ordinanza 9 gennaio 2021 che ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
• Ordinanza 16 gennaio 2021 che ha disposto, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione del traffico aereo e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia

Luoghi dove possono crearsi assembramenti: Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, restando salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti: Concessi gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Asporto per bar e ristoranti
Nelle regioni in fascia arancione-rossa o arancione, i bar e i ristoranti restano chiusi. Nelle Regioni in fascia gialla potranno restare aperti fino alle ore 18, e le persone sedute per ogni tavolo potranno essere al massimo quattro. Dopo le 18 per i bar è vietato l’asporto, ma è consentita la consegna a domicilio. Consentita, senza limitazione di orario, la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Musei e mostre: Nelle zone gialle potranno aprire dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

Palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sala da ballo, discoteche: Permane il divieto di apertura, e la sospensione delle relative attività, fino al 5 marzo.

Regioni in fascia bianca: Nelle regioni con scenario di tipo 1 e livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, verrà riconosciuta la cd. fascia bianca, con riapertura delle attività.

Scuole secondarie di secondo grado: Per le zone gialle e arancioni le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza. Rimane sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo in ogni caso il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Nelle zone rosse le attività didattiche delle secondarie di secondo grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza (come anche quelle delle ultime due classi delle secondarie di primo grado), rimanendo salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’impiego di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione: Continua a svolgersi integralmente in presenza. Anche nelle cosiddette zone rosse restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria, come pure il primo anno della scuola secondaria di primo grado. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

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