04/11/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre (Gazzetta Ufficiale n.265 del 25-10-2020) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il nuovo provvedimento, che sostituisce i DPCM 13 ottobre e 18 ottobre 2020, si applica dal del 26 ottobre 2020 ed è efficace fino al 24 novembre 2020.
Vengono ribadite, in quanto prioritarie, le misure protezione finalizzate alla riduzione del contagio ed in particolare: distanziamento fisico, igiene delle mani, utilizzo delle mascherine, quindi «l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».
La sospensione di tutte le attività convegnistiche e congressuali “in presenza” e la “forte raccomandazione”, nel settore privato, a svolgere le riunioni in modalità a distanza;
L’obbligo, in tutte le attività produttive industriali e commerciali, di rispettare i contenuti del citato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché di quello di pari data per il settore edile e di quello del precedente 20 marzo per il settore Trasporto/Logistica;
Le regole di ingresso/transito nel territorio nazionale da Paese estero.
la sospensione di una serie di attività, tra le quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, mentre il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura viene mantenuto a determinate condizioni.
Altre novità riguardano:
La possibilità per le Autorità competenti di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento;
Il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75%, negli Istituti scolastici secondari di secondo grado, con ingresso a scuola non prima delle ore 9 e gestione dei turni di entrata/uscita anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani
La restrizione alla fascia dalle 5 alle 18 dell’orario di apertura dei servizi di ristorazione.
La sospensione di una serie di attività, tra le quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, mentre il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura viene mantenuto a determinate condizioni.
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