25/09/2013
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 06/08/2013MODIFICA DEL DECRETO 9 LUGLIO 2012 (GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N° 212 DEL 10/09/2013) RECANTE: «CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL´ARTICOLO 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO».
Il provvedimento ha apportato novità in materia di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Come noto, il D.Lgs. 81/08 all’art. 40 prevede che, entro il primo trimestre dell´anno successivo all´anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.Sempre lo stesso art. 40 prevedeva inoltre che i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni venissero successivamente definiti con nuovo decreto. Tale decreto è stato pubblicato nel 2012, Decreto 9 luglio 2012, ed ora, su quest’ultimo, sono intervenute le modifiche del DM 6 agosto 2013.
A chiarire la situazione è intervenuto il Ministero della Salute con Circolare ministeriale 10 giugno 2013 “Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012”.