04/11/2019
LA FEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI TECNICI E COORDINATORI DELLA SICUREZZA HA FORMULATO ISTANZA DI INTERPELLO PER CONOSCERE IL PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN MERITO AL SEGUENTE QUESITO: “IL DATORE DI LAVORO DEVE SEMPRE PREDISPORRE OBBLIGATORIAMENTE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 148 C. 1 D.LGS. 81/2008 E SMI, OVVERO HA LA FACOLTÀ DI VALUTARE CASO PER CASO QUALI MISURE DI PROTEZIONE (COLLETTIVA O INDIVIDUALE) ADOTTARE?”.
L´associazione afferma che “Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.Premesso quanto sancito dagli articoli 15 e 75 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione ritiene che non sussista alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto in questione.In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.
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