08/05/2023
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto al quesito dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) relativo “all’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”. La commissione ha ribadito che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’articolo 41 del D. Lgs. 81/08. Dunque se la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro come definito dall’articolo 17, non include casi previsti dall’articolo 41, allora non è necessario lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. In tale ipotesi la nomina del medico competente non è pertanto obbligatoria.
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