14/05/2024
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2/2024 risponde alla domanda: «È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR? Il Ministero conferma che: ” allo stato della normativa attuale, non si può prescindere da quanto stabilito dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 rispetto al numero dei partecipanti (35) ad ogni corso”. Pertanto la risposta non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già stabilito dall’Accordo del 21 dicembre 2011 in materia di formazione che prevede un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
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