Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

26/03/2002

Legge 1° marzo 2002, n. 39 Art. 20, Carrelli elevatori e attrezzature mobili con conduttore a bordo – Protezione contro il rischio da ribaltamento. Differimento dei termini.

LEGGE 1° MARZO 2002, N. 39 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002) DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2001.

Il provvedimento all’art. 20, differisce al 5 dicembre 2002 il termine previsto al comma 8 bis dell’art. 36 del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 359/99 riguardanti i sistemi di protezione contro i rischi da ribaltamento dei carrelli elevatori e le attrezzature di lavoro mobili con conduttore a bordo individuati ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 626/94.

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