Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

07/02/2007

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 – Sicurezza e igiene del lavoro

LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2007 N.296 (Supplemento Ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006) – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007).

il provvedimento introduce modifiche in merito alla sicurezza e salute sul lavoro:
– (Commi 625, 626) – messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, con possibile proroga dei termini di adeguamento al 31/12/09;
– (Commi 779, 780, 781) – riduzione dei premi assicurativi INAIL riconosciuti alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;
– (Comma 910) – All´articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l´alinea è sostituito dal seguente: Al datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all´interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell´ambito dell´intero ciclo produttivo dell´ azienda medesima:»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L´imprenditore committente risponde in solido con l´appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall´appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».
– (Comma 1177) – Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del l° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
– (Comma 1178)L´omessa istituzione e l´omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall´articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all´articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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