31/08/2007
LEGGE DEL 3 AGOSTO 2007, N. 123 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007) – MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA.
Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più D.Lgs. “… per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro..â€. Inoltre introduce novità immediate, quali:
• Costituzione parte civile e azione di regresso INAIL: In caso di esercizio dell´azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il pubblico ministero dà immediata notizia all´INAIL, ai fini dell´eventuale costituzione di parte civile e dell´azione di regresso, dell´esercizio.
• Modifica al del D.Lgs. 626/94
– Art. 7, c. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da allegarsi al contratto di appalto o d´opera; c.3-bis. Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
– Art. 18, c. 4-bis. L´elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un´unica giornata su tutto il territorio nazionale;
– Art. 19, c. 5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l´espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione rischi; c. 5- bis. Gli RLS territoriali o di comparto esercitano le attribuzioni con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.
• Contrasto del lavoro irregolare e Sospensione delle attività: il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dele amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un´attività imprenditoriale.
• Tesserino di riconoscimento: dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall´impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento; tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
• Sopralluoghi organismi paritetici: gli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l´applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro;
• Modifica al D. Lgs. 231/01. Art. 25-septies. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell´igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
• Credito d´imposta: A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per un biennio un credito d´imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
normativa
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