07/03/2011
LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL 25 GENNAIO 2011 – PROT. 15/SEGR/0001940 – OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PRATICI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITA´ (ESEDI) ALL´AMIANTO NELL´AMBITO DELLE ATTIVITA´ PREVISTE DALL´ART. 249 COMMI 2 E 4, DEL D.LGS 81/08 COME MODIFICATO DAL D.LGS 106/09.
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto. Per le attività ESEDI il datore di lavoro dovrà rispettare le disposizioni sulle sostanze pericolose del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto l’amianto è una sostanze cancerogena classificata in categoria 1 (criterio europeo per la classificazione delle sostanze pericolose). Le attività ESEDI vengono identificate come attività effettuate * per un massimo di 60 h l’anno; * per non più di 4h per singolo intervento; * per non più di 2 interventi al mese; * che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 h.Alle attività ESEDI (di cui l’Allegato 1, punti a), b), c) e d) della lettera circolare fornisce un elenco a titolo indicativo e non esaustivo) non si applicano gli artt. 250, 251 comma 1, 259 e 260 comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 “a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possono essere considerate sporadiche, espongono i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultavano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grado di quello medio definito accettabile per la popolazione generale”; le aziende iscritte alla categoria 10 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire di queste facilitazioni.Nell’esecuzione delle attività ESEDI occorrerà comunque rispettare le misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs. n. 81/2008 con particolare attenzione ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.
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