04/03/2024
Il comma 4 dell’articolo 13-quater, inserito in sede di conversione del decreto legge n. 145/2023, ha modificato l’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08 aggiungendo un periodo all’art. 3 “Campo di applicazione”, comma 3-bis. Le disposizioni del D. Lgs. 81/08 sono applicabili alle attività dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
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