11/11/2010
NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L´ATTIVITA´ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NUM. PROT. 25/SEGR/0018802 DELL´8 NOVEMBRE 2010 – INDICAZIONI OPERATIVE, IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 310 DEL 2 NOVEMBRE 2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO L´ILLEGITTIMITA´ COSTITUZIONALE DELL´ARTICOLO 14, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, NELLA PARTE IN CUI, STABILENDO CHE AI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL´ATTIVITà IMPRENDITORIALE PREVISTI DALLA CITATA NORMA NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ESCLUDE L´APPLICAZIONE AI MEDESIMI PROVVEDIMENTI DELL´ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.
Con questa nota la Direzione evidenzia l´obbligo per il personale ispettivo di motivare sia pur sinteticamente, l´eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso.In considerazione di ciò, è opportuno che al modello di sospensione per lavoro irregolare, attualmente in uso, il personale ispettivo inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo.
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