27/04/2006
REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2006, N. 1 (BOLLETTINO N. 8 DEL 10 FEBBRAIO 2006) – NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL´IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
La legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.
Vengono individuate tra l’altro:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall’articolo 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti nell’ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti.
normativa
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