13/05/2009
REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE DEL 2 MARZO 2009 N. 2 (Bollettino n. 33 del 02 marzo 2009) – Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.
Il provvedimento promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. In particolare:
– realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione delle misure di sicurezza, c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
– sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;
– realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo in edilizia e agli imprenditori e ai lavoratori autonomi
La Legge regionale definisce anche strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali.
normativa
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