31/03/2005
REGIONE MARCHE – LEGGE DEL 4 OTTOBRE 2004 N. 18 (Bollettino n. 109 del 14/10/2004) – NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI (DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 334) SUL RISCHIO INDUSTRIALE – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/82/CE.
Il provvedimento disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) ed in conformità con i principi ed i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la persona e per l’ambiente.
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