20/05/2011
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 04/04/2011 (BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 14/04/2011) – “CRITERI DI PREMIALITA´ CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI OD OPERE PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE”
La presente legge detta criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale, avviate e concluse dai seguenti soggetti:a) la Regione; gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione; le società partecipate dai predetti;b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico a essi collegati;c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).Ai fini della presente legge si intendono per lavori od opere pubblici di interesse regionale quelli realizzati nel territorio della regione, a esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato.
normativa
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