15/07/2014
REGIONE MARCHE – LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2014, N. 7 (BOLLETTINO UFF. REGIONE N° 44 DEL 08/05/2014)- NORME SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE COPERTURE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
La legge nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.Le disposizioni del provvedimento si applicano ai seguenti interventi:a) nuove costruzioni;b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell’ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.
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