04/01/2021
Nota della Regione Piemonte n. 34687/A1409B del 27 ottobre 2020- Aggiornato indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi e contatti stretti
La Regione Piemonte ha aggiornato le proprie disposizioni attuative per la gestione, da parte delle ASL, dell’isolamento dei casi positivi al virus SARS-CoV-2 e della messa in quarantena dei loro “contatti stretti”, tenendo conto a tal fine dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, delle conseguenti ed evidenti difficoltà operative per le stesse ASL nonché delle indicazioni già fornite in materia dal Ministero della Salute.
Le nuove disposizioni regionali partono dal presupposto di un’accertata positività al virus SARS-CoV-2 in capo ad una persona e quindi non disciplinano eventuali altre casistiche in cui tale situazione non sia stata ancora verificata.
ISOLAMENTO DEI SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS SARS-COV-2
Come previsto dalla nota regionale in commento, le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità:
se asintomatiche, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall’accertamento della loro positività, previa effettuazione di un test molecolare con riscontro negativo eseguito in decima giornata;
se sintomatiche, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall’insorgenza dei sintomi (non considerando a tal fine sia l’anosmia e cioè la perdita/diminuzione dell’olfatto, sia l’ageusia/disgeusia e cioè la perdita/diminuzione del gusto, che possono avere prolungata persistenza nel tempo), previa effettuazione di un test molecolare con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (possono essere anche gli ultimi 3 dei 10 di isolamento);
in caso di positività “a lungo termine” – e cioè di positività sia al test molecolare di controllo, sia ad un ulteriore test da effettuarsi dopo altri 7 giorni – dopo 21 giorni dall’insorgenza dei sintomi, se asintomatiche da almeno una settimana.
Si ricorda, a tale proposito, che:
la Regione Piemonte ha di recente esteso a tutti i soggetti privati la possibilità di effettuare a pagamento i test molecolari, presso laboratori specificamente “validati” o punti prelievo temporaneamente abilitati allo scopo, prevedendo, nel contempo, che gli esiti dei test effettuati privatamente e registrati sulla piattaforma COVID-19, siano riconosciuti dal Sistema Sanitario Regionale ai fini dell’adozione/revoca di eventuali provvedimenti di isolamento o quarantena;
ai sensi del Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020, nei confronti dei lavoratori ex positivi è prevista, prima della loro riammissione in azienda, l’effettuazione della c.d. visita “di rientro” di cui all’art. 41, comma 2, lettera e-ter), del Decreto Legislativo n. 81/2008, indipendentemente dalla durata dell’assenza e previa acquisizione, da parte del medico competente, dell’attestazione dell’esito negativo del test molecolare (tale visita è ovviamente opportuna anche nel caso specifico dei positivi “a lungo termine”, di cui al precedente punto 3, ancorché il loro rientro in comunità sia possibile, dopo 21 giorni, senza un’accertata negatività al tampone).
MESSA IN QUARANTENA DEI “CONTATTI STRETTI”
La definizione di “contatto stretto” risultante dalla nota regionale in commento, che ricalca quella già fornita dal Ministero della Salute, parte dal presupposto che il contatto sia avvenuto con un caso (probabile o confermato) di Covid-19. Vi rientrano, in particolare:
i conviventi di un caso di Covid-19;
le persone che siano state in contatto con un caso di Covid-19 con una delle seguenti modalità:
contatto fisico diretto (ad esempio, stretta di mano);
contatto diretto non protetto con sue secrezioni (ad esempio, contatto a mani nude con fazzoletto di carta usato);
contatto diretto (faccia a faccia) a distanza minore di 2 metri e per più di 15 minuti (non è precisato se con o senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie);
condivisione dello stesso ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa di ospedale) in assenza di DPI idonei;
viaggio in treno, aereo o su qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione.
Anche se la nota regionale non lo precisa, secondo il Ministero della Salute vanno presi in considerazione i contatti avvenuti a partire dalle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi nel caso di Covid-19 (o dalla raccolta del campione, se questi è asintomatico) fino al giorno del suo isolamento (comunque non oltre il 14° giorno successivo).
Ciò premesso, per i “contatti stretti” sono previste:
l’osservanza di un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto, con divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora e di qualsiasi contatto sociale;
in alternativa, una quarantena ridotta a 10 giorni in caso di effettuazione, il decimo giorno, di un test molecolare o antigenico con esito negativo (in caso di positività al test, il soggetto interessato rientra in automatico nell’iter descritto nel precedente paragrafo).
Sono inoltre previste alcune casistiche particolari, come, ad esempio, quella della convivenza del “contatto stretto” con un soggetto “fragile”, ricorrendo la quale il “contatto stretto” è tenuto ad effettuare un test molecolare o antigenico all’inizio del proprio periodo di quarantena, con possibilità di ripeterlo in decima giornata.
Si ricorda che a norma dell’art. 26, commi 1 e 3, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di quarantena dei “contatti stretti” come sopra definiti sono equiparati alla malattia ai fini del relativo trattamento economico e come tali non sono computabili nel periodo di comporto, sempre che gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena siano riportati nel certificato di malattia e fermo restando che la tutela previdenziale non opera nei casi in cui i lavoratori interessati continuino a svolgere la loro prestazione mediante forme alternative al lavoro in presenza, come lo smart working.
La nota regionale conferma, infine, che non è previsto un periodo di quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei confronti dei “contatti di contatti stretti” di caso e cioè quando il contatto sia intercorso non direttamente con un caso di Covid-19, ma con un suo “contatto stretto” (come, ad esempio, nell’ipotesi del lavoratore con figlio/a in quarantena per positività di un compagno di classe), sempre che il “contatto stretto” non risulti successivamente positivo al test.
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