28/12/2016
LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2016, N. 30 (BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016, N. 126) – NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DALLE ESPOSZIONI ALLA RADIOATTIVITA´ NATURALE DERIVANTE DAL GAS ´RADON´ IN AMBIENTE CONFINATO
La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), con la direttiva 2013/59/Euratom, con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.
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