Sicurezza Notizie

DALLE REGIONI

08/03/2012

REGIONE SICILIA – CIRCOLARE DELL´ASSESSORE N° 1285 DEL 21/12/2011

LINEE GUIDA SULLE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO AMIANTO DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RIMOZIONE DELL’AMIANTO O DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RELATIVI RIFIUTI, NONCHÉ DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE.

A seguito degli incontri periodici con i responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana (AA.SS.PP.), presso la sede del servizio 3 del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro “Amianto”, al fine di fornire indicazioni sul modello organizzativo da adottare per la trattazione della problematica di cui all’oggetto, con l’obiettivo di realizzare una linea guida che rendesse uniformi e omogenee su tutto il territorio regionale le procedure utilizzate dalle AA.SS.PP. e dalle aziende coinvolte nelle attività di manutenzione e rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti.Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 257/92, le imprese che intendono effettuare lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto presso edifici, strutture, apparecchi e impianti, mezzi di trasporto, compreso lo smaltimento ed il trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, devono adeguare la loro attività a quanto previsto nel titolo IX – capo III del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.Il datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 81/08, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.In caso di sospetta presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal sopra citato capo.Il datore di lavoro, in caso di sussistenza del rischio, procede, ai sensi degli artt. 28 e 249 del D.Lgs. n. 81/08, alla valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI

CHIAMA LO 011.38.50.283

RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE

Certificato di qualità

Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001

  • CSAO
  • c/o Istituto Arti e Mestieri
  • C.so Trapani 25. Torino
  • Tel. 011.38.50.283
  • mail: csao@csao.it
  • PEC: csao@pcert.it
  • PI 04961740018

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001

CSAO c/o Istituto Arti e Mestieri - C.so Trapani 25. Torino -Tel. 011.38.50.283 - csao@csao.it - PI 04961740018 -Privacy policy - Made By Elwood