31/03/2005
REGIONE TOSCANA – LEGGE DEL 29 NOVEMBRE 2004 N. 67 (Bollettino n. 48 del 3/12/2004) – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1998 N. 89 (NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO).
Il provvedimento apporta modifiche ed integrazioni alla legge dell’ 1/12/1998 n. 89. In particolare l’art. 4 prevede che i comuni, entro il termine perentorio del 1° marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall’articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.