12/01/2015
REGOLAMENTO REGIONALE 5 DICEMBRE 2014, N. 5 (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA SUPPL. ORDIN. N° 57 (S.O. 1) DEL 10/12/2014) – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL´ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 17 SETTEMBRE 2013, N. 16 (NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL´ALTO) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL´AMBITO DELL´EDILIZIA
Il provvedimento ai sensi dell´articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 stabilisce:a) le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all´articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 16/2013 e la documentazione di cui all´articolo 5, comma 1, lettera b) della medesima l.r. 16/2013, nonché le modalità di presentazione della stessa;b) le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento di ogni attività nell´ambito dell´edilizia che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, al fine di prevenire i rischi di infortunio.Il provvedimento si applica:a) negli interventi che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d´uso, sia di proprietà privata che pubblica;b) negli interventi che interessano edifici, di nuova costruzione o esistenti, aventi facciate ventilate, continue e facciate aventi superfici finestrate pari o superiore al sessanta per cento del totale di ciascuna facciata;c) negli interventi di piccola entità sulle coperture e/o sulle facciate che riguardano manutenzioni ordinarie, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché nei sopralluoghi sulle coperture e sulle facciate.
normativa
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