08/03/2012
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ANTINCENDI BOSCHIVI IMPIEGATO NELLE OPERAZIONI DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1992, N. 6.
Il provvedimento si propone:- di autorizzare la competente Unità di Progetto Protezione Civile allo svolgimento delle attività di valutazione della scelta fra l’affidamento a strutture private, di volontariato o pubbliche dello svolgimento degli accertamenti sanitari e dell’individuazione di un medico “competente” (art. 38 D.lgs n. 81/2008) per la valutazione dell’idoneità psicofisica dei volontari da adibire alle attività fronte fuoco;- di incaricare la competente Unità di Progetto Protezione Civile dell’individuazione di un gruppo di lavoro che proceda all’aggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi per la tutela della sicurezza e della salute degli operatori impiegati nelle attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi”, anche in collaborazione con il personale tecnico delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali funzionalmente dipendenti dalla Unità di Progetto Foreste e Parchi;
normativa
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