09/10/2012
REGOLAMENTO UE N. 847/2012 DEL 19 SETTEMBRE 2012 (GUCE N. L253 DEL 20 SETTEMBRE 2012) – RECANTE MODIFICA DELL’ALLEGATO XVII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L’AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE («REACH») PER QUANTO RIGUARDA IL MERCURIO.REGOLAMENTO UE N. 848/2012 DEL 19 SETTEMBRE 2012 (GUCE N. L253 DEL 20 SETTEMBRE 2012) – RECANTE MODIFICA DELL’ALLEGATO XVII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L’AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE («REACH»), PER QUANTO RIGUARDA I COMPOSTI DI FENILMERCURIO.
Le modifiche (relative al mercurio per quanto riguarda il Regolamento 847/2012 e relative ai composti del fenilmercurio per quanto riguarda il Regolamento 848/2012) si sono rese necessarie in seguito alle più recenti informazioni pervenute in merito alle valutazioni di rischio connesse a specifiche applicazioni di queste materie.Il Regolamento 847/2012 (mercurio) si dovrà applicare dal 10 aprile 2014, mentre il Regolamento 848/2012 (composti del fenilmercurio) si dovrà applicare dal 10 ottobre 2017.
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