30/08/2017
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 – IN DEROGA AL SECONDO COMMA DELL´ART. 62 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER LE MISCELE CLASSIFICATE, ETICHETTATE E IMBALLATE IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/45/CE E GIÀ IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° GIUGNO 2015 NON VALE L´OBBLIGO DI ESSERE RIETICHETTATE E REIMBALLATE IN CONFORMITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO FINO AL 1° GIUGNO 2017.
Si ricorda che il 1° giugno 2017 è scaduto il periodo transitorio per l´etichettatura delle miscele immesse sul mercato secondo quanto stabilito dal secondo paragrafo del comma 4 dell’art.61 del regolamento (CE) n. 1272/2008.Siamo quindi giunti anche all´ultimo termine previsto dal Regolamento CLP per adeguare l´etichettatura e l´imballaggio delle miscele pericolose cosiddette “a scaffale”, cioè quelle che ancora potevano essere vendute pur etichettate ed imballate secondo le vecchie Direttive ormai abrogate, essendo state già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.A partire dal 1° giugno 2017 non sarà più possibile la loro vendita senza opportuno adeguamento, poichè sarà passibile delle pesanti sanzioni previste. Per quanto riguarda il concetto di “immissione sul mercato” si rinvia alla circolare del Ministero della salute del 26 maggio 2015, n. 18101.
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