18/07/2023
Il 20 aprile, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è entrato in vigore il “Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele”. Il Regolamento 2023/707 introduce in Allegato I al regolamento CLP nuove classi di pericolo e corrispondenti criteri di classificazione per sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana (due categorie: ED HH 1 e ED HH 2) e per l’ambiente (due categorie: ED ENV 1 e ED ENV 2), così come le proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM). Vengono introdotte nuove indicazioni di pericolo: EUH 380 “Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 1); EUH 381: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani” (per ED HH 2); EUH 430: “Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 1); EUH 431: “Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente” (per ED ENV 2); EUH 440: “Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per PBT); EUH 441: “Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani” (per vPvB); EUH 450: “Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche” (per PMT) e EUH 451: “Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche” (per vPvM). Per le sostanze ci si dovrà conformare al più tardi a partire dal 1 1° maggio 2025; tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l’obbligo di adeguamento alla nuova normativa fino al 1° novembre 2026. Per le miscele ci si dovrà conformare al più tardi a partire dal 1° maggio 2026, ma per le miscele immesse sul mercato prima del 1 1° maggio 2026 non vige l’obbligo di adeguamento fino al 1 1° maggio 2028.
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