08/05/2018
DAL 21 APRILE 2018 LA DIRETTIVA N. 89/686 È ABROGATA E SOSTITUITA DAL REGOLAMENTO IN OGGETTO.
Il Regolamento 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell´Unione Europea. La ragione principale della nuova disposizione è quella di avere un ambito di applicazione (i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità) identico in tutti gli Stati membri. Il Regolamento Europeo è uno strumento giuridico che non lascia spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri, a differenza della Direttiva. In questo modo è garantita un’attuazione uniforme in tutta l’Unione europea. L´esperienza acquisita nell´applicazione della direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Per facilitare il passaggio alla nuova legislazione e ai conseguenti obblighi, è previsto un periodo transitorio dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2019, durante il quale i soggetti della catena distributiva avranno tempo di adeguare la certificazione dei DPI al nuovo Regolamento e quindi di smaltire i prodotti a magazzino.I DPI progettati e fabbricati conformemente alla Direttiva 89/686/CEE potranno essere immessi sul mercato per la prima volta sino al 20 aprile 2019. Si possono progettare, fabbricare e quindi certificare nuovi DPI secondo la Direttiva anche dopo l´applicazione del Regolamento purché entro e non oltre la data del 20 aprile 2019. Inoltre i DPI messi a disposizione sul mercato ossia quelli progettati, fabbricati e certificati secondo la Direttiva, manterranno comunque la validità dei propri certificati CE sino al 21 aprile 2023, salvo che non cambi la classificazione di rischio del DPI, che non cambi la progettazione e/o la fabbricazione dall’ultimo esame CE del tipo e non cambino le norme armonizzate di riferimento che forniscono presunzione di conformità.
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