15/07/2019
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV SENTENZA 15 MAGGIO 2019, N. 20833
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l´utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi; ma, nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate. Per quanto riguarda poi il personale addetto alla vigilanza, il rapporto di dipendenza tra questi ed il datore di lavoro non costituisce di per sé prova né della conoscenza, né della conoscibilità, da parte di quest´ultimo, di prassi aziendali (più o meno ricorrenti) volte ad eludere i dispositivi di protezione presenti sui macchinari messi a disposizione dei dipendenti.
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