16/11/2015
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. III – SENTENZA 26/10/2015 N° 39373
Il D.Lgs 121/2011 inserisce tra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001 i reati ambientali estendendo a nuove aree tematiche la responsabilità amministrativa dell´Ente. Occorre quindi, per i reati ambientali, accertare quando l´evento lesivo sia avvenuto e l´eventuale prosecuzione dell´illecito per stabilire se si è nel campo d´applicazione del D.Lgs 231/2001. Per i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva essendo reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa con l´ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado non occorre accertare, nella fattispecie concreta, la prosecuzione dell´illecito oltre all´estate 2011. Mentre per quanto concerne il reato di cui all´art. 260 (attività organizzata per traffico illecito di rifiuti) essendo un reato abituale di condotta è necessario provare che l´illecito sia stato reiterato anche oltre all´estate del 2011, altrimenti non si può applicare il D.Lgs 231/2001.
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