Sicurezza Notizie

GIURISPRUDENZA

04/01/2021

Sentenza 6 novembre 2020, n. 30923 – Corte di Cassazione Penale, sez. III

Sorveglianza sanitaria e lavoro occasionale

Il titolare di un’impresa individuale specializzata nello svolgimento di opere edili è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 18, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81 del 2008 in quanto, in qualità di datore di lavoro, aveva omesso di inviare un dipendente, il quale svolgeva un’attività comportante l’assunzione di rischi per la salute e la sicurezza, a visita medica secondo le scadenza programmate; egli era stato, pertanto, condannato alla pena di giustizia.
Secondo il Tribunale la presenza del lavoratore presso il cantiere è circostanza che “quale che fosse l’attività da costui in tal momento prestata, anche di mera consulenza occasionale” sarebbe tale da far ritenere riferibile ad essa la definizione di “lavoratore”.
LA SENTENZA
Avverso la predetta sentenza, il titolare ha interposto ricorso in appello.
Il lavoratore, infatti, non era assolutamente un soggetto alle dipendenze dell’imputato ma era persona cui l’imputato aveva semplicemente chiesto un consiglio tecnico; egli pertanto non doveva essere sottoposto ad alcuna visita medica su indicazione dell’imputato.

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