30/06/2005
CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE (sentenza n. 1238 del 19 gennaio 2005) – Sicurezza sul lavoro – Obblighi di informazione dei lavoratori – Presenza sul luogo di lavoro
Il dovere di informazione e formazione spettante al datore di lavoro nei confronti del lavoratore in merito ai rischi specifici cui è esposto durante la mansione, esclude ogni altro settore che rimanga estraneo al campo di attività della mansione di specifica competenza del lavoratore.
Il dovere di presenza costante del datore di lavoro sul luogo di lavoro, può intendersi più che per presenza fisica, per presenza occulta con gestione dei luoghi tramite misure tecnico, organizzative, procedurali (imposta dalla normativa), nonché utilizzando presidi di sicurezza e ogni altra misura ritenuta idonea a garantire la sicurezza.
normativa
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