07/07/2006
CASSAZIONE IV PENALE (sentenza n. 14177 del 21 aprile 2006) – Cantieri temporanei o mobili – Responsabilità del capo cantiere – Omessa vigilanza
Il capo cantiere delegato alla vigilanza sulla sicurezza del lavoro dal datore di lavoro, in virtù di formale delega rilasciata dall’amministratore delegato, non può addurre a propria discolpa che il numero e la dislocazione dei cantieri gli avrebbero impedito di seguire personalmente ogni fase dei lavori in corso, in quanto, all’atto di accettare la delega, era perfettamente al corrente delle difficoltà che avrebbe dovuto incontrare. L’infortunio è accaduto in un cantiere a danno di un lavoratore intento ad eseguire lavori di consolidamento e bonifica di una parete rocciosa. Il capo cantiere viene condannato, per aver omesso di vigilare adeguatamente e di disporre opportune cautele, di informare i lavoratori, e in particolare il lavoratore infortunato, inesperto ed appena assunto.
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