16/12/2008
CASSAZIONE SEZIONE PENALE (Sentenza n. 2491 del 1 febbraio 2008) – Responsabilità ex art. 2087 c.c.
Da questa sentenza si evince il carattere sussidiario e integrativo dell´art. 2087 del c.c.. Di fatto questo articolo non avendo carattere specifico, contempla tutte le misure protettive necessarie alla tutela del lavoratore, in quanto la salute è da riguardare come bene primario che assume diritto fondamentale della persona. Pertanto l´imprenditore ha responsabilità civile in materia quando il dipendente sia stato esposto all´amianto e non possa essere esclusa l´esistenza di un rischio di tumore polmonare.
normativa
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