19/04/2004
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: RESPONSABILITA’.
CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE (sentenza n. 25944 del 17 giugno 2003). Omicidio colposo – Infortunio sul lavoro – Soggetti penalmente responsabili – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi – Mancata rilevazione del rischio – Responsabilità – Sussistenza.
In caso d’infortunio mortale accaduto a un lavoratore caduto dalla scala esterna di un edificio a causa dell’irregolare altezza del parapetto posto a protezione della scala stessa, risponde del delitto di omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che si sia occupato dell’edificio, comunicando prima dell’infortunio una relazione sullo stato della sicurezza dell’immobile, e ivi ignorando il pericolo costituito dall’altezza del parapetto della scala.
normativa
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