10/01/2005
CASSAZIONE SEZIONE III PENALE (sentenza n. 28117 del 23 giugno 2004). Sicurezza del lavoro – Prevenzione incendi – Omessa richiesta della verifica di prevenzione incendi.
Il datore di lavoro che abbia omesso di richiedere la preventiva visita di prevenzione incendi, qualora esercisca un’attività indicata nelle tabelle A e B di cui al D.P.R. 26/05/1959 n. 689, ma non nell’elenco delle attività contenuto nel D.M. 16/02/1982, non commette il reato di cui agli art. 36 e 37 del D.P.R. 27/04/55 n. 547.
normativa
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