31/10/2006
CASSAZIONE SEZIONE III PENALE (Sentenza n. 28146 del 7 agosto 2006) – Valutazione del rischio – Aggiornamento della valutazione entro 180 giorni dalla modifica
La sentenza si occupa del rumore nella prospettiva segnata dall’ormai abrogato Capo IV del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277. Il punto esaminato concerne l’obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio da rumore. In forza dell’art. 40 D.Lgs. n. 277/1991, la valutazione del rumore durante il lavoro deve essere effettuata non prima di 90 giorni e non dopo 180 giorni dall’inizio dell’attività aziendale “… deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l’organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivatoâ€.
Nel caso specie, il procuratore di una Spa era stato condannato per la violazione dell’art. 40, D.Lgs. 277/1991, per aver omesso di effettuare una nuova valutazione del rumore durante il lavoro in seguito al mutamento della lavorazione influente sul rumore prodotto.
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