13/01/2012
SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, N. 28779 DEL 19 LUGLIO 2011 – RESPONSABILITA´ DEL DATORE DI LAVORO DELEGANTE
La sentenza proposta richiama molteplici aspetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.In primo luogo mette in evidenza come, anche in presenza di una delega corretta ed efficacie, il datore di lavoro non è esonerato dalle responsabilità relative a carenze di carattere generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specie quando queste attengono a scelte della politica aziendale e a carenze strutturali, per le quali il delegato di fatto non ha reali capacità di intervento.Dallo stesso procedimento si riscontra come il RSPP sia chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo (per infortunio mortale di un lavoratore) nel caso egli abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, per negligenza, imprudenza e non completa osservanza delle disposizioni legislative. In tal caso la sua opera scorretta, induce il datore di lavoro ad omettere l´adozione di dovute misure di protezione da quel rischio.Altro aspetto di rilevanza giurisprudenziale si può leggere in merito alle responsabilità richiamate in capo al preposto. Infatti, a prescindere delle deleghe di funzioni conferite dal datore di lavoro, il preposto resta destinatario diretto di norma. Pertanto a suo carico sono previsti obblighi di controllo della rispondenza della realtà lavorativa alle disposizioni di legge e, nel caso di carenza di misure di prevenzione e protezione, deve attivarsi, per quanto di sua competenza e nelle sue possibilità, per rimuovere le situazioni di pericolo.
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