20/11/2014
SENTENZA N. 30919 DEL 15 LUGLIO 2014 DELLA SEZIONE TERZA DI CASSAZIONE PENALE
La sentenza pone in luce la distinzione tra la tassativa obbligatorietà tra visita medica periodica e visita medica preventiva in fase di sorveglianza sanitaria. Quindi il datore di lavoro viola l´art. 18 del D.Lgs. 81/08 comnma 1, lett. g) con riferimento alla visita medica periodica, ma non per quella preventiva, accertato che il lavoratore non ha esposizione a rischi per cui la norma prevede esplicitamente la sorveglianza sanitaria e quindi anche quella preventiva.
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