20/05/2011
SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA N. 35946 DEL 7 OTTOBRE 2010 – OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIDUZIONE DEL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO
Il reato commesso da datore di lavoro di un´azienda consiste nella violazione prima dell´art. 41 del D.Lgd. 277/91, poi ripreso dall´art. 49-sexies del D.Lgd. 626/94 e infine dall´attuale art. 192 del D.Lgd. 81/08. Nonostante i passaggi tra le diverse norme, sussiste continuità normativa, ovvero dell´obbligo di riduzione del rumore al minimo, partendo dall´analisi dei sorgenti di rumore. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante specifiche misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale.
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