20/11/2014
SENTENZA N. 36452 DEL 1° SETTEMBRE 2014 – SEZIONE QUARTA DI CASSAZIONE PENALE
Il lavoratore è a tutti gli effetti compartecipe con il datore di lavoro nell´applicazione dei doveri di sicurezza. L´art. 20 nel prevedere che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, non intende esclusivamente considerare il lavoratore come creditore di sicurezza, ma collaboratore attivo. Ecco quindi che qualora egli sia consapevole di una condizione di lavoro pericolosa disposta dal datore di lavoro, il lavoratore ha il dovere di non avvallare il comportamento illegale impostogli dal datore di lavoro. Nel caso di specie per infortunio occorso a un lavoratore, i condannati sono quindi sia il datore di lavoro, sia un altro dipendente presente all´accaduto il cui comportamento è riconducibile a quanto descritto.
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