19/12/2013
SENTENZA N. 40605 DEL 1 OTTOBRE 2013 DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZIONE IV.
Grazie a questa sentenza la durata delle attività di formazione è ora uno dei parametri in grado di definire l’efficacia o meno dell’attività di formazione. La sentenza infatti afferma che “richiamati i principi giurisprudenziali riguardanti i precisi doveri che incombono sul datore di lavoro in tema di formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti, si considera che due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti e pertanto sussiste la colpevolezza del datore di lavoro”.La medesima sentenza sottolinea inoltre altre due aspetti fondamentali:1) rileva che sarebbe stato onere del D.P. accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri. Con ciò dunque si sottolinea come la verifica dell’efficacia della formazione erogata sia parte integrante dell’onere della formazione, non essendo sufficiente l’erogazione priva di verifica di comprensione e apprendimento.2) la delega delle funzioni, che secondo l’imputato doveva risultare “dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di testimonianza” senza però allegare il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso gli estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, era da ritenersi assolutamente insufficiente. Con ciò viene confermato che ogni delega deve essere formalizzata in modo puntuale e accurato, secondo le specifiche per essa previste.
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