10/12/2012
CORTE DI CASSAZIONE PENALE. SENTENZA N. 43434 DEL 8 NOVEMBRE 2012
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare quanto già stabilito dal Tribunale di Treviso che aveva ritenuto i due imputati (amministratore unico della società G.W. srl e responsabile di cantiere della stessa società, responsabili del delitto di omicidio colposo per un infortunio mortale verificatosi in occasione e a causa di prestazione di lavoro subordinato, a loro addebitato perché avevano consentito ad un lavoratore, privo delle cinture di sicurezza, fornite ma non utilizzabili, e privo di presidi di trattenuta o di altri dispostivi anticaduta, di operare sul tetto di un capannone dove insistevano cavi e altro materiale e un lucernario non coperto, nel vano del quale il lavoratore era precipitato per circa otto metri conseguendo le lesioni che lo avevano condotto a morte.La motivazione si è completata con l´ulteriore accertamento in fatto secondo il quale la documentazione prodotta non consentiva di ritenere che al delegato per la sicurezza fosse stata fornita una dotazione di mezzi finanziari per provvedere in autonomia alla realizzazione dei compiti di sicurezza affidati.Facciamo seguito alla sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 espressa dalla Corte di Casszione Civile (pubblicata su Sicurezza Notizie di ottobre 2012) in merito alla cancerogenità delle radizioni elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari. Piuttosto rapida una comunicazione ufficiale dell´INAIL, apparsa il 15 novembre 2012 sul sito dell´ente, che chirisce la portata di questa senntenza. “15 novembre 2012. Dopo la sentenza della Cassazione, l´Istituto puntualizza: Sbagliato attribuire alla decisione della Corte Suprema valore di giudizio sulla cancerogenicità dei dispositivi. L´Oms non ritiene l´uso massiccio di questi apparecchi un probabile elemento di pericolo. L´INAIL pubblica l´Intervista all´avvocato generale, Luigi La Peccerella in merito alla questione (documento completo sul sito dell´INAIL nella sezione sala stampa).
normativa
VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI
CHIAMA LO 011.38.50.283
RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE
Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001