30/06/2005
CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE (sentenza n. 45068 del 22 novembre 2004) – Lavori in appalto – Informazione sui rischi
L’incarico per la valutazione dei rischi conferito a tecnici competenti, non solleva il datore di lavoro dagli obblighi sanciti dall’art. 4 del D. Lgs. 626/94. La mancata valutazione del rischio di esplosione e la valutazione del livello di esposizione al rischio spetta al responsabile di decisioni politiche e di poteri di spesa.
Inoltre in seno agli obblighi previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 626/94, l’informazione sui rischi specifici presenti in azienda, alle aziende appaltatrici, ribadisce l’esistenza di un documento di valutazione di tutti i rischi. La mancata cooperazione tra committente e appaltatore nella definizione delle misure di prevenzione dei rischi sull’attività lavorativa oggetto di appalto, presso l’azienda committente non costituisce per il datore di lavoro (committente) la causa successiva da sola sufficiente al verificarsi dell’infortunio mortale.
normativa
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