07/07/2006
CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE (sentenza n. 47363 del 30 dicembre 2005 ) – Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi – Esonero da responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro che abbia nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi non è esonerato da responsabilità penale in caso di lesioni personali. La sentenza evidenzia come, in occasione di un infortunio occorso a un lavoratore addetto a una troncatrice radiale non munita, come era imposto dalla normativa di dispositivo di blocco e di lama di dimensioni non conformi alle istruzioni della casa produttrice, il legale rappresentante sia colpevole del delitto di lesioni personali colpose, pur avendo provveduto alla nomina del RSPP. La nomina del RSPP non prevede alcuna effettiva delega in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, in forma scritta o anche di fatto e dotata di tutti i requisiti di effettività, autonomia gestionale e patrimoniale e peraltro non sanzionati penalmente dalla normativa speciale.
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