30/08/2017
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV. SENTENZA N. 8115 DEL 20 FEBBRAIO 2017.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), pur svolgendo all´interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l´obbligo giuridico di adempiere diligentemente l´incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all´attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all´occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell´obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l´omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Nella fattispecie concreta sia sul datore di lavoro sia sull´RSPP incombeva l´obbligo di individuare non solo i rischi connessi all´operazione di pulitura della macchina, ma altresì le procedure più corrette per eseguire in sicurezza tale operazione.
normativa
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